Mediazione: prime riflessioni sull’ordinanza del TAR e sui suoi effetti immediati.

Come noto, con ordinanza del 12 aprile, il TAR Lazio ha sospeso il procedimento relativo al noto ricorso, inviando gli atti alla Corte Costituzionale.

La prima cosa da ricordare è che quello dell’organismo giurisdizionale (in questo caso, il TAR del Lazio) che rinvia alla Corte Costituzionale non è una sorta di pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. In altre parole, lo standard per il coinvolgimento della Consulta è volutamente basso in Italia (non così in America, ad esempio, ove invece è la stessa Corte Suprema a scegliersi i casi su cui decidere).

Una primissima lettura dell’ordinanza di rinvio mostra che i problemi, detto in via di estrema sintesi, sarebbero quelli relativi all’eccesso di delega (l’obbligatorietà introdotta con decreto delegato, invece che tramite la legge delega), e i requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che nel DM 180 lasciano invece il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”. Sono i due messaggi che appaiono fondamentali:

–          ammesso che vi sia eccesso di delega (cosa che deciderà solo la Corte Costituzionale, prevedibilmente non prima di un anno), nelle more del giudizio (e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) la legge resta in vigore così com’è, senza alcuna modifica e senza alcuna sospensione;

–          sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo, lungo non più di un paio di righe (questo correttivo riguarderebbe tutte le materie obbligatorie tranne RC auto e condominio, per le quali vi è invece già un atto parlamentare, l’ultimo “milleproroghe”, che le menziona come oggetto di tentativo obbligatorio).

Detto diversamente, poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligatorio. Quello che è verosimile possa accadere è che qualcuno sollevi la questione di costituzionalità. In questi casi, non è però detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questione come “manifestamente infondata”. Analogamente, non è da escludersi che taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa, come è loro facoltà fare. Io credo che non vi sarà una pioggia di nuovi rinvii alla Consulta, né su richiesta degli avvocati (interessati a bypassare la mediazione), né su iniziativa dei giudici; diversamente, infatti, la sospensione dei processi porterebbe al blocco della macchina della giustizia, a detrimento di tutti, avvocati e giudici in prima fila.

In ogni caso, ripetiamo, la rimessione alla Corte Costituzionale non è un pre-giudizio, e quindi il tentativo, ora come ora, si deve obbligatoriamente fare, sino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

7 commenti su “Mediazione: prime riflessioni sull’ordinanza del TAR e sui suoi effetti immediati.

  1. Sono d’accordo con il commento del collega Tantalo sull’ordinanza del TAR del lazio. L’impressione che ho avuto leggendo l’ordinanza del TAR è che il giudice amministrativo abbia accolto l’instanza di sospensione per dovere d’ufficio, senza approfondire e senza mostrare di condividere molto le motivazioni che sicuramente i legali dell’O.U.A. avranno utilizzato per articolare la loro eccezione di illegittimità costituzionale. Ho letto provvedimenti di rinvio alla Corte Costituzionale ben più articolati, motivati e, in un certo senso, appassionati, rispetto al lapidario provvedimento del TAR Lazio.

  2. Quel “quasi” è dovuto soltanto al fatto che siamo umani e che la verità assoluta non appartiene a questa terra. E’ il “quasi” con il quale ognuno di noi, prima o poi, deve fare i conti.
    Come ribadito più volte, apprezziamo moltissimo i Suoi commenti ed approfondimenti, mai superflui e sempre puntuali e competenti.

    Ancora un cordiale saluto.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.