Ancora sull’ordinanza del Consiglio di Stato

Riassumiamo, con vera e propria indignazione, quello che è successo ieri.

E’ necessario fare una brevissima premessa, riferita al fatto che al di là delle legittime posizioni personali (siamo – forse – ancora in democrazia), non sia lecito mistificare, soprattutto quando si pretende di rappresentare un’intera categoria, o quando si ricoprono ruoli istituzionali.

Ciò detto, nella mia enorme ignoranza, mi sembra di ricordare, se non mi sbaglio, che il potere di sospendere o di “annullare” una legge dello Stato spetti alla Corte Costituzionale. O forse l’OUA e l’associazione avvocati romani nella notte hanno cambiato la costituzione? Dato che non credo l’abbiano fatto, ricordo a me stesso che la norma che introduce la condizione di procedibilità è una legge dello Stato (la 98/2013, che ha convertito il Dl 69/2013) e che quindi, in nessun modo, il Consiglio di Stato (che è organo assai serio), avrà mai il potere di sospenderla, e mai si sarebbe sognato di farlo.

Questo è un dato di fatto, al di là dell’interpretazione dell’ordinanza, che come abbiamo già detto, e come statuito all’unanimità da autorevolissimi colleghi esperti di diritto amministrativo, non ha sospeso un bel niente. In ogni caso, anche volendo assurdamente sostenere il contrario (ma non è così), sarebbe stato sospeso il DM 180/2010, e tra l’altro nella versione – già implicitamente abrogata – precedente alle modifiche effettuate dal D.M. 145/2011, curiosamente mai citato negli atti dei ricorrenti. E questo certamente non causerebbe alcun blocco della disciplina sulla mediazione.

Quindi, emettere comunicati veramente deliranti, forse volutamente falsi (non possiamo pensare che autorevoli colleghi non conoscano la materia fino a questo punto), dicendo cose come queste: “L’Organismo unitario dell’avvocatura rende noto che, il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato l’appello avverso l’ordinanza del Tar Lazio dello scorso dicembre, ha accolto la richiesta di sospensione della disciplina della mediazione obbligatoria proposta dall’Oua” oppure “Da oggi non si deve presentare l’istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio” (tipo??), significa mentire sapendo di farlo, per indurre gli avvocati e i cittadini a non depositare istanze. Significa esporre la categoria ad un’ennesima brutta figura; significa umiliare la verità, cosa che un Avvocato non dovrebbe mai fare. Significa, infine, esporsi al rischio di azioni legali per il danno causato a chi nella mediazione, a sue spese visto il regime di volontarietà in cui agiamo attualmente, crede veramente.

E’ tutto molto triste.

2 commenti su “Ancora sull’ordinanza del Consiglio di Stato

  1. Si tratta di un comportamento scorretto che si aggiunge agli altri dato che dalla pronuncia della consulta in poi vedere un chiamato in mediazione od il suo legale è stata cosa rara. Sino a che non si interviene sul silenzio e sulla mancata adesione in modo serio non si potrà ottenere un bel bel niente. In Inghilterra lo stanno facendo nonostante abbiano una mediazione volontaria. Da noi invece l’obbligatorietà non viene rispettata e si pensa che i giudici siano conniventi. Come se il decreto 28 non fosse appunto una legge dello stato italiano, ma di qualche stato straniero poco avveduto. Aggiungo che non sono stati i mediatori a portare la mediazione verso il processo, ma i detrattori della mediazione che in realtà volevano accaparrarsela in esclusiva e sono invece riusciti solo a distruggerla.

  2. Caro Tantalo, condivido in toto il tuo amaro sfogo, siamo in mano a nessuno. Chi si alza presto la mattina comanda. abbracci. Antonio Meli, foro Caltanissetta.

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